I vantaggi della mediazione
Il procedimento di mediazione è:
RAPIDO: la durata massima del procedimento è indicata in 3 mesi prorogabile al massimo di altri 3 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.
ECONOMICO: i costi, escluse le spese vive, sono predeterminati e di gran lunga inferiori a quelli necessari per un giudizio ordinario o per un arbitrato. Si veda per maggiori dettagli la sezione esplicativa relativa alla tabella delle indennità di ADR Intesa.
EFFICACE: quando le parti decidono di sedersi intorno ad un tavolo insieme al mediatore, le percentuali di successo della mediazione sono molto elevate e spesso è sufficiente un solo incontro per portare a termine la procedura.
RISERVATO: è un procedimento ove le parti, il mediatore e tutti coloro che intervengono sono vincolati alla riservatezza. In particolare, il mediatore, il co-mediatore ed i tecnici intervenuti si impegnano a non divulgare le informazioni relative al caso trattato se non nei limiti di quanto consentito dalle parti stesse; il tirocinante non potrà in nessun caso divulgare le informazioni apprese; le parti si impegnano a non utilizzare in un eventuale giudizio o arbitrato quanto emerso durante il tentativo di mediazione.
SEMPLICE E INFORMALE: non è un processo, ma un semplice incontro tra le parti, in cui si è assistiti da un professionista di fiducia. Il conciliatore non è chiamato a giudicare ma soltanto ad aiutare le parti a raggiungere un accordo che loro stesse hanno formato nel corso dell’incontro. La soluzione può quindi anche non tenere conto delle questioni di mero diritto. Il procedimento di mediazione consente di ridurre le conflittualità tra le parti, facilitando l’identificazione di soluzioni innovative e favorendo l’eventuale prosecuzione dei rapporti tra le parti anche dopo la lite.
ESENTE DA RISCHI: in caso di disaccordo, le parti mantengono il diritto di ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie (giudizio ordinario o arbitrato). Il procedimento di mediazione può essere interrotto in qualsiasi momento.
FISCALMENTE VANTAGGIOSO, in quanto:
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tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro (da calcolarsi sulla base del verbale di conciliazione e non della domanda o delle domande formulate dalle parti), altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente
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alle parti che corrispondono l’indennità per il procedimento di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro seicento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
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Soprattutto, l’accordo conciliativo, sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione di obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale..